Andrea Sirotti Gaudenzi I ricorsi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo Guida pratica alla tutela dei diritti umani in Europa "I Prontuari giuridici"
- serie diretta da A. Sirotti Gaudenzi
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LA CORTE
DI STRASBURGO CONDANNA L'ECCESSIVA DURATA DEI PROCESSI ITALIANI
24 sentenze emesse contro l'Italia
Sintesi
dell'editoriale di Andrea Sirotti Gaudenzi "La Corte europea
condanna la giustizia italiana", pubblicato sulla prima
pagina di Italia
Oggi del 26 gennaio 2001.
Lo scorso 16
gennaio la Corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha
inflitto al nostro Paese ben 24 sentenze di condanna per la
violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti umani, firmata a Roma il 4 novembre 1950
ed attualmente ratificata da 41 Paesi.
L'art. 6 della Convenzione, nel sancire il diritto ad un processo
equo, stabilisce che "ogni persona ha diritto a che la sua
causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine
ragionevole."
E' evidente che, di fronte ai lunghissimi tempi che
caratterizzano i processi celebrati davanti ai giudici nazionali,
difficilmente nel nostro Paese può essere garantito il rispetto
del principio del "termine ragionevole", tant'è che la
Corte di Strasburgo e il Consiglio d'Europa hanno preso atto
oramai da tempo della difficilissima situazione della macchina
della giustizia italiana.
Inoltre, nelle recenti sentenze di condanna, i giudici di
Strasburgo hanno stabilito che il "sovraccarico
cronico" dei tribunali italiani non può essere addotto
quale giustificazione plausibile dei ritardi, dato che ogni Paese
che sottoscriva la Convenzione europea è tenuto a rispettare
pienamente i principi in essa contenuti.
L'art. 35 della Convenzione stabilisce che il ricorso alla Corte
europea dei Diritti dellUomo di Strasburgo può essere
presentato da una persona fisica o giuridica che sia stata parte
in una controversia davanti ai giudici nazionali e solo dopo che
siano stati esauriti tutti i possibili rimedi giurisdizionali
davanti agli stessi giudici nazionali (vale a dire fino alla
sentenza definitiva in Cassazione) e non oltre il termine
perentorio di sei
mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione di tale sentenza.
Mentre un tempo la disposizione relativa al termine di sei mesi,
veniva interpretata in maniera restrittiva, oggi si ritiene che
sia possibile presentare un
ricorso alla Corte di Strasburgo anche se non è stata
pronunciata la decisione definitiva da parte dello Stato per i
casi in cui si denunci leccessiva durata dei procedimenti
davanti alle autorità nazionali (frequentemente ciò accade
proprio con riferimento ai ricorsi presentati da cittadini
italiani).
Il termine di sei mesi decorre dal giorno successivo alla data
della pronuncia in pubblico della decisione definitiva o, in
assenza di pronuncia, dal giorno successivo alla notifica della
copia della sentenza al ricorrente o al suo rappresentante.
Lo schema tipo di un ricorso (che può essere
redatto anche senza l'assistenza di un avvocato) prevede:
1) il nome, la data di nascita, la nazionalità, la professione e
lindirizzo del ricorrente;
2) il nome, la professione e lindirizzo delleventuale
rappresentante;
3) lindicazione della parte o delle parti contro le quali
è presentato il ricorso;
4) lesposizione sintetica dei fatti;
5) una sintetica esposizione della violazione (o delle
violazioni) lamentata delle Convenzione, accompagnata dalle
relative argomentazioni;
6) lindicazione del rispetto da parte del ricorrente delle
condizioni di ricevibilità ai sensi dellart. 35 della
Convenzione;
7) loggetto del ricorso e lindicazione generale delle
domande di equa soddisfazione;
8) le copie di tutti i documenti pertinenti.
Inoltre, il ricorrente deve chiarire se ha sottoposto le sue
doglianze anche ad un altro organismo internazionale, in virtù
dellantico principio -proprio del diritto internazionale- electa
una via non datur recursus ad alteram.
Se il ricorrente non vuole che sia rivelata la sua identità,
deve precisarlo, fornendo unesposizione delle ragioni che
giustifichino la deroga.
Al ricorso si devono allegare le copie di tutti i documenti
processuali (ma non sono necessarie le copie originali).
Nel caso in cui il ricorso sia presentato da unorganizzazione
non governativa o da un gruppo di privati, listanza va
firmata dalle persone che ne hanno la rappresentanza. Il nuovo
regolamento della Corte, infatti, allart. 45 stabilisce che
la Camera o il comitato interessati decidono solo se il ricorso
viene firmato da chi ne aveva competenza.
Il ricorso viene notificato allo Stato italiano direttamente
dalla cancelleria della Corte Europea dei Diritti dellUomo.
Tutti i rapporti con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
avvengono in via epistolare e la procedura è totalmente
gratuita, anche in caso di rigetto dell'istanza.
In una prima fase, la Corte di Strasburgo si pronuncia sulla
ricevibilità del ricorso; successivamente si svolge l'udienza di
audizione delle parti (facoltativa) e vengono raccolti gli
elementi di prova.
L'eventuale sentenza di condanna prevede che lo Stato resosi
"colpevole" delle violazioni dei principi fondamentali
debba risarcire il danno subito dal ricorrente, a condizione che
venga dimostrato (in virtù dell'antico principio iuxta
alligata et probata). Infatti, la Corte, in assenza di
specifiche richieste da parte dellistante non è tenuta a
liquidare alcunchè, dato che non ha lobbligo di verificare
e quantificare il danno d
ufficio.
In ogni caso, una volta formulata la richiesta, la Corte si vede
garantita unampia forma di discrezionalità nella
quantificazione dell'equa soddisfazione alla parte lesa,
così come previsto dall'art. 41 della Convenzione.
Andrea Sirotti
Gaudenzi
avvocato
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