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Legge 8 luglio 1974 n. 59
Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali
dell'ordinamento sammarinese
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'8 luglio 1974.
Il Consiglio Grande e Generale, consapevole delle gloriose tradizioni di libertà e di democrazia della Repubblica, nel fermo proposito di ripudiare il Fascismo ed ogni concezione totalitaria dello Stato ed al fine di garantire al popolo Sammarinese l'ulteriore progresso civile, sociale e politico nella continuità della vita dello Stato e delle sue istituzioni fondamentali, adotta la presente dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi ai quali s'informa l'organizzazione e l'azione dei poteri costituzionali.
Art. 1
La Repubblica di San Marino riconosce le norme del diritto internazionale generale come parte integrante del proprio ordinamento, rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie fra Stati, aderisce alle Convenzioni internazionali in tema di diritti e di libertà dell'uomo, riconferma il diritto di asilo politico.
Art. 2
La sovranità della Repubblica risiede nel popolo, che la esercita nelle forme statutarie della democrazia rappresentativa. La legge disciplinerà l'Arengo e gli altri istituti di democrazia diretta.
Art. 3
I Capitani Reggenti esercitano l'ufficio di Capo dello Stato secondo il principio della collegialità.
Al Consiglio Grande e Generale spetta la funzione di indirizzo politico e
l'esercizio del potere legislativo.
Al Congresso di Stato, politicamente responsabile davanti al Consiglio spetta il
potere di Governo. In caso di urgenza i Capitani Reggenti, sentito il parere del
Congresso di Stato, possono adottare decreti con forza di legge che saranno da
loro sottoposti alla ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi
pena la loro decadenza.
Agli organi del potere giudiziario, istituiti dalla legge, è garantita piena
indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.
I poteri dello Stato agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e
competenza.
Art. 4
Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose.
Tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche
elettive, secondo le modalità stabilite dalla legge.
Art. 5
I diritti della persona umana sono inviolabili.
Art. 6
La Repubblica riconosce a tutti le libertà civili e politiche. In particolare, sono garantite le libertà della persona, del domicilio, di dimora ed espatrio, di riunione e d'associazione, di manifestazione del pensiero, di coscienza e di culto. E' tutelata la segretezza delle comunicazioni in qualsiasi modo esse avvengano. La legge potrà limitare l'esercizio di tali diritti solo in casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico.
L'arte, la scienza e l'insegnamento sono liberi. La legge assicura ai cittadini
il diritto allo studio libero e gratuito.
Art. 7
Il suffragio è universale, segreto e diretto.
Ogni cittadino, all'età e alle condizioni stabilite dalla legge, ha diritto di
elettorato attivo e passivo.
Art. 8
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi con metodo democratico in partiti politici ed in sindacati.
Art. 9
Il lavoro è diritto e dovere di ogni cittadino. La legge assicura al lavoratore l'equa retribuzione, le ferie, il riposo settimanale ed il diritto di sciopero.
Tutti i cittadini hanno diritto alla sicurezza sociale.
Art. 10
La proprietà è l'iniziativa economica privata sono garantite. La legge ne prescrive i limiti a tutela dell'interesse pubblico.
L'esproprio dei beni di proprietà privata è ammesso nelle forme previste dalla
legge, per fini di utilità pubblica e dietro congruo indennizzo.
La Repubblica tutela il patrimonio storico ed artistico e l'ambiente naturale.
Art. 11
La Repubblica promuove nell'ambito dello studio, del lavoro, delle attività sportive e ricreative, lo sviluppo della personalità dei giovani e la loro preparazione al libero e responsabile esercizio dei diritti fondamentali.
Art. 12
La Repubblica tutela l'istituto familiare, fondato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
Ogni madre ha diritto all'assistenza ed alla protezione della comunità.
La legge garantirà ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela spirituale,
giuridica e sociale assicurando lo stesso trattamento dei figli legittimi.
Art. 13
Tutti i cittadini hanno l'obbligo di essere fedeli alle leggi ed alle istituzioni della Repubblica, di partecipare alla sua difesa, e di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non dalla
legge.
Art. 14
L'attività della pubblica amministrazione si conforma a criteri di legalità, imparzialità ed efficienza.
La legge stabilirà l'obbligo della motivazione dei provvedimenti
amministrativi, ed il contraddittorio con i soggetti interessati.
I pubblici funzionari rispondono degli atti lesivi dei diritti dei cittadini,
nei modi e limiti stabiliti dalla legge.
Art. 15
E' garantita la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi delle giurisdizioni ordinarie e amministrativa.
Il diritto alla difesa è tutelato in ogni fase del procedimento giudiziario.
La legge assicura la speditezza, la economicità e la indipendenza dei giudizi:
salvo le eccezioni statutarie, i giudici non possono essere cittadini
sammarinesi.
Le pene, umane e rieducative, possono essere irrogate solo dal giudice
precostituito dalla legge e solo in base a norme non retroattive.
L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.
Art. 16
Le disposizioni della presente dichiarazione possono essere soggetto di revisione da parte del Consiglio Grande e Generale solo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
I giudici sono tenuti ad osservare i principi della presente dichiarazione nella
interpretazione ed applicazione del diritto. Qualora la legittimità di una
norma sia dubbia o controversa, il giudice può chiedere al Consiglio Grande e
Generale che si esprima, sentito il parere di esperti.
Data dalla Nostra Residenza, addì 12 luglio 1974-1673 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Ferruccio Piva - Giordano Bruno Reffi
IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI
INTERNI
Giuseppe Lonfernini